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Glossario termini finanziari

ACCOLLO

È un contratto tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante), con il quale quest’ultimo assume a suo carico l’obbligo del debitore di pagare al creditore (accollatario).

Così nella vendita di un immobile gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo bancario, l’acquirente invece di pagare una parte del prezzo al venditore si assume l’obbligo di pagare al posto del venditore alla Banca le rate di mutuo non ancora scadute.

ANNOTAZIONE

L’atto che rende pubblico il trasferimento dell’ipoteca a favore di altra persona.

AVENTI CAUSA

Un diritto può essere acquisito da un soggetto a titolo originario o a titolo derivativo; in questo secondo caso acquisire il diritto comporta che un altro soggetto perde la titolarità del medesimo diritto.

Il soggetto che perde appunto la titolarità è detto autore o dante causa, quello che l’acquista successore o avente causa e si realizza in questo modo una successione di soggetti nel rapporto giuridico (ossia una modificazione nei soggetti titolari del diritto soggettivo).

La successione può essere a titolo universale, quando il successore subentra in tutti i rapporti di cui è parte il dante causa (il tipico esempio è la successione per causa di morte che consegue alla perdita di soggettività giudica da parte del dante causa), o a titolo particolare, quando invece il successore subentra solo in determinati rapporti (ad es. nel caso di acquisto di un bene o di accollo).

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

La fissazione del beneficio del termine a favore del debitore comporta che il creditore non può pretendere l’adempimento prima della scadenza fissata.

Se il debitore decade dal beneficio del termine, cioè dalla scadenza fissata a suo favore, il creditore può agire in giudizio per ottenere la prestazione come se il termine fosse scaduto.

DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA

Questa espressione indica un criterio di misurazione del corretto adempimento che riassume in sé l’insieme di cure e cautele che ogni soggetto deve normalmente usare per adempiere la propria obbligazione; significa che il colui che deve adempiere una determinata prestazione deve curare con l’attenzione, la prudenza e la perizia dell’uomo medio sia la preparazione che la realizzazione del risultato previsto in base all’obbligo assunto.

DIRITTO REALE

Un diritto reale attribuisce al titolare del diritto stesso il potere di utilizzare un bene (ad es. proprietà, usufrutto ecc.

Si definiscono, ulteriormente, diritti reali di godimento quelli che attribuiscono al titolare il diritto di conseguire direttamente dal bene determinati vantaggi (come ad es. l’usufrutto, l’uso, le servitù).

ESCUTERE/ESCUSSIONE (DELLA GARANZIA)

Intraprendere contro un debitore/garante un processo per ottenere l’adempimento dell’obbligazione/garanzia.

ESPROPRIARE

Privare della proprietà di un bene a determinate condizioni fissate dalla legge.

FIDEJUSSIONE

L’atto con cui un soggetto, obbligandosi personalmente verso il creditore (in questo caso la Banca), garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui (in questo caso il pagamento delle rate del mutuo). La garanzia è personale.

GARANZIA PERSONALE

L’atto con cui un soggetto, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui.

La garanzia è personale perché il creditore può soddisfarsi sul patrimonio di una persona diversa dal debitore.

GARANZIA REALE

Ipoteca e pegno sono esempi di garanzie reali. L’ipoteca è un diritto di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere di espropriare il bene sul quale l’ipoteca è stata iscritta e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita.

Il pegno è anch’esso un diritto reale che il debitore o un terzo concede al creditore su una cosa mobile a garanzia di un credito. Nel pegno il possesso della cosa passa al creditore.

INSOLVENZA/INSOLVENTE

Impossibilità di soddisfare regolarmente l’obbligazione assunta.

LEVATA DI PROTESTO

Il protesto è quell’operazione con la quale un titolo di credito (ad es. assegno, cambiale) che prevede il pagamento di una certa somma a favore di un creditore in una data specifica certa, e’ consegnato dalla banca creditrice ad un notaio (od ufficiale giudiziario, segretario comunale o capostanza di compensazione bancaria) il quale si reca presso il domicilio del debitore per chiedere il pagamento del titolo non coperto e, a fronte della mancata riscossione immediata – o in assenza dell’interessato – redige la “levata” del protesto, rendendo cosi’ il titolo esecutivo (al pari, cioe’, di un decreto ingiuntivo).

OBBLIGAZIONI ATTIVE E PASSIVE

L’obbligazione consiste in un rapporto tra due parti per cui una (debitore o parte passiva) è obbligata, ha il dovere giuridico di tenere un determinato comportamento o di eseguire una determinata prestazione (obbligazione passiva) a favore di un’altra parte (creditore o parte attiva) che ha diritto di ricevere gli effetti del comportamento o la prestazione.

POSSESSO

Consiste nell’avere la disponibilità di una cosa, ossia nell’avere la possibilità di utilizzarla e di esercitare su di essa qualunque potere.

PRELAZIONE

Il diritto di soddisfarsi sui beni del debitore a preferenza di altri debitori. Le cause legittime di prelazione, ossia le cause in virtù delle quali la legge assicura questa preferenza, sono il pegno, l’ipoteca e i privilegi.

PROCEDERE ESECUTIVAMENTE /PROCEDURA O PROCESSO ESECUTIVO

Il processo esecutivo mira a soddisfare l’interesse del creditore, che deve ottenere ciò che gli è dovuto nel quadro e con le garanzie dell’ordinamento giuridico, nei limiti di quanto la legge o il giudice stabilisce.

Tra i processi esecutivi occorre distinguere l’espropriazione forzata, mediante la quale viene soddisfatta una pretesa del creditore avente ad oggetto una somma di danaro, dall’assegnazione forzata, in cui il bene o il credito è trasferito al creditore, attraverso l’intervento giudiziale, dall’esecuzione in forma specifica, avente ad oggetto la consegna o il rilascio di beni mobili o immobili determinati oppure un obbligo di fare o disfare.

Il processo di esecuzione, quale procedura esecutiva individuale, va distinta dalle procedure concorsuali.

PROCEDURE CONCORSUALI

Sono procedure giudiziali che vengono attuate quando nello svolgimento dell’attività d’impresa l’imprenditore si trovi in una particolare condizione economico-finanziaria che gli impedisce di pagare i propri debiti.

Questa condizione di crisi realizza quello che viene definito lo “stato di insolvenza” dell’imprenditore, che consiste, appunto, nella sua impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte.

Al verificarsi dello stato di insolvenza subentra il diritto dei creditori ad essere soddisfatti nei loro crediti attraverso la garanzia della parità di trattamento.

Questa garanzia di pari trattamento viene attuata dall’ordinamento attraverso delle procedure giudiziali che mirano alla liquidazione del patrimonio dell’imprenditore e alla successiva pari soddisfazione dei creditori.

Queste procedure si differenziano dalle procedure individuali in quanto hanno ad oggetto l’intero patrimonio dell’imprenditore e riguardano necessariamente tutti i creditori.

Tra le procedure concorsuali rientrano il fallimento, il concordato preventivo o il concordato stragiudiziale.

SERVITÙ

Consiste nel peso imposto sopra un bene immobile per l’utilità di un altro bene immobile appartenente a diverso proprietario.

E’ essenziale un rapporto di servizio tra i due beni per cui il bene dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente.

Il “peso” è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile, detto fondo servente, alla quale corrisponde un diritto del proprietario del fondo dominante.

L’utilità del fondo dominante, presente o futura, deve sempre essere utilità di un fondo, non quello personale del proprietario.

SINISTRO

Nei contratti assicurativi, s’intende l’evento naturalistico che fa scattare le garanzie di polizza. Più in generale sta ad indicare incidente.

SOLIDARIETA’/RAPPORTO SOLIDALE

È un vincolo tra più debitori o tra più creditori. Se la solidarietà è passiva, cioè instaurata tra più debitori, il creditore può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di loro e pretendere il pagamento dell’intero debito; il condebitore che ha pagato l’intero debito può però poi rivalersi sugli altri condebitori perché ognuno rimborsi la propria quota (che si presume uguale per tutti).

STRUMENTI URBANISTICI

Questi termini indicano la categoria degli strumenti che regolano l’attività edificatoria quali il Piano Regolatore, il Piano Urbanistico, il Piano di lottizzazione, il regolamento edilizio ecc.

TITOLO/TITOLI

È il fatto giuridico per effetto del quale è attribuito ad un soggetto un diritto soggettivo.

TRANCHE

Parte, porzione, quota di un’operazione finanziaria. Al plurale: tranches.

TRASCRIZIONE

La trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari è un mezzo di pubblicità che si riferisce agli immobili. Essa serve a far conoscere ai terzi le vicende giuridiche di un immobile.

TURBATIVA DI POSSESSO

Molestia arrecata per impedire il possesso di un bene.

Tratto da notariato.it